Il governo Meloni vieta la carne coltivata, il testo è legge: ecco di cosa si tratta, articolo per articolo
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Il governo Meloni vieta la carne coltivata, il testo è legge: ecco di cosa si tratta, articolo per articolo

Il testo che vieta la produzione e la diffusione di carne coltivata è legge. "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari"

Il governo Meloni vieta la carne coltivata, il testo è legge: ecco di cosa si tratta, articolo per articolo
Carne coltivata
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16 Novembre 2023 - 15.17


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Il governo Meloni, tramite il voto della maggioranza alla Camera ha dato il definitivo via libera alla legge che vieta la produzione e la vendita della cosiddetta carne coltivata. “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, già approvato dal Senato il 19 luglio scorso.

All’articolo 2 – in totale sono 7 – viene sancito che “è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.

All’articolo 3 si parla di “meat sounding”, ovvero l’uso di denominazioni di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Sono quindi vietate “denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un`anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria e nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali”.

Le sanzioni pecuniarie in caso di violazioni vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo pari al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, nonché la confisca del prodotto illecito. L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150.000 euro.

Obiettivo del disegno di legge, spiega il Masaf, “è quello di assicurare un livello massimo di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare italiano, come insieme di prodotti che assumono una rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.

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