Da giurista vi spiego perché la condanna a Mimmo Lucano è oggettivamente abnorme
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Da giurista vi spiego perché la condanna a Mimmo Lucano è oggettivamente abnorme

Il tribunale per arrivare a 13 anni e 2 mesi ha aumentato la pena base per il peculato (4 anni) quasi fino al triplo, cioè nella misura massima consentita e senza riconoscere attenuanti, sebbene Lucano sia incensurato,

Mimmo Lucano
Mimmo Lucano
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2 Ottobre 2021 - 16.19


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Cosa possiamo capire leggendo il dispositivo della sentenza contro Mimmo Lucano? Come si è giunti ad irrogargli una condanna di 13 anni e 2 mesi (quasi il doppio di quanto chiesto dall’accusa)? Quali gli elementi emersi contro di lui dal dibattimento? 

Sono questi gli interrogativi che, all’indomani di un verdetto definito da molti sproporzionato e abnorme ed in attesa di leggere le motivazioni, tutti si pongono.

Lucano è stato assolto dal reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dagli altri reati ad esso collegati, ma è stato condannato per alcune ipotesi di falsità in certificazioni e per i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio (peculato, abuso d’ufficio, truffa e turbativa d’asta), associazione a delinquere. Su questi reati, il collegio non sembra aver tenuto conto delle considerazioni fatte prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato nell’accogliere il ricorso proposto contro la revoca dei finanziamenti pubblici al comune di Riace.

Lucano è stato ritenuto promotore di un’associazione per delinquere: un capo anomalo, dato che è emerso dalle stesse dichiarazioni del comandante della GdF che non si sia mai messo in tasca un solo euro e che abbia ostinatamente rifiutato qualsiasi altro ipotetico tornaconto, come diverse candidature politiche.

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Di più, sia il GIP, che aveva adottato la misura cautelare nei suoi confronti in relazione all’accusa di turbativa d’asta, sia il Riesame, che aveva annullato la misura parlando di “quadro indiziario inconsistente”, avevano affermato che le accuse di peculato e di abuso d’ufficio non trovavano alcun riscontro nelle indagini.

L’accusa di turbativa d’asta, poi, ha dell’inverosimile: la condotta illecita consiste, secondo i giudici, nell’aver affidato un servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative non iscritte nell’albo provinciale previsto dal Testo Unico, albo che – come è emerso – non esisteva.

Che dire, poi, della quantificazione della pena? Il Tribunale ha escluso l’unicità di disegno criminoso (continuazione) tra le due tipologie di reati ed ha sommato le pene inflitte per ciascun gruppo (10 anni e 4 mesi + 2 anni e 6 mesi). Lo ha fatto aumentando la pena base per il peculato (4 anni) quasi fino al triplo, cioè nella misura massima consentita e senza riconoscergli alcuna attenuante, sebbene Lucano sia incensurato, tanto meno quelle generiche che sarebbero state pienamente giustificate dalla comprovata finalità di accoglienza che nessuna prova, nel corso del processo, ha mai smentito.

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Un trattamento sanzionatorio ancor più abnorme, se soltanto si considera che le attenuanti generiche sono state frequentemente riconosciute per reati efferati, come omicidi e violenze carnali.

Il quadro che emerge da questa condanna è quello di un’esasperazione intransigente di una condotta che, tentando di superare i formalismi manichei della burocrazia e la colpevole inerzia di uno Stato latitante, miri a realizzare un sistema di accoglienza e solidarietà che proprio lo Stato dovrebbe garantire.

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