Il giudice scrive che “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
Ergo l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha stabilito con un’ordinanza il tribunale di Modena.
A supportare la propria decisione, il tribunale cita nella sentenza la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incuso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Da qui il dovere che incombe sul datore di tutelare il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale – scrive il giudice emiliano – la mascherina non basta come misura di protezione.
La sentenza puntualizza, comunque, che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione del dipendente. Significa che chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.
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