Due emendamenti per equiparare il Tfs al Tfr

L'eventuale via libera agli emendamenti, infatti, permetterebbe al personale delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco e ai docenti di ottenere un prestito in banca garantito dal Trattamento di fine servizio

Due emendamenti per equiparare il Tfs al Tfr
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18 Maggio 2023 - 21.41


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Una iniziativa aspettata da molto: due emendamenti al decreto legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità delle amministrazioni a firma Lega (Laura Ravetto, Igor Iezzi, Simona Bordonali, Alberto Stefani e Edoardo Ziello) e Fdi (Lorenzo Malagola), se approvati il 24 maggio prossimo, potrebbero porre fine definitivamente a una disparità.

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L’eventuale via libera agli emendamenti, infatti, permetterebbe al personale delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco e ai docenti di ottenere un prestito in banca garantito dal Trattamento di fine servizio (Tfs) come accade attualmente ai dipendenti pubblici e ai privati con il Trattamento di fine rapporto (Tfr).

Una misura, questa, che potrebbe riguardare circa 3 milioni di dipendenti pubblici che finora avevano a loro disposizione solo la possibilità della cessione del quinto a tassi agevolati. L’introduzione di questa misura sarebbe a costo zero per lo Stato e permetterebbe di sanare una situazione molto attesa dal personale delle forze dell’ordine e dei vigili del Fuoco.

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Gli emendamenti prevedono l’inserimento di un articolo 19 bis intitolato `Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio´.

«1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sull’ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all’articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo le parole: `non possono essere ceduti´ sono aggiunte, in fine, le seguenti: »; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai titoli II, III e IV del presente decreto. La Costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa. 2. All’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n.180, la rubrica è sostituta dalla seguente: `(insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)”.

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